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LA TUTELA DEL DISTRIBUTORE CONTRO IL RECESSO UNILATERALE DEL PRODUTTORE

Cos'è un contratto di distribuzione? Perché il distributore è "parte debole"? I più diffusi profili di contenzioso tra il distributore e il produttore esaminati anche in ottica sovranazionale. 

By Avv. Simone Ceresoli - 10/3/2021

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Introduzione
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La maggior parte dei manufatti, sia destinati ai consumatori sia per l'industria, una volta usciti dalla catena di produzione non raggiungono direttamente l'utente finale.

Perlopiù passano attraverso una rete di rapporti intermedi tra il produttore e un altro soggetto denominato "distributore".  
In questi rapporti contrattuali l'assetto di interessi tra le parti si presenta, in determinate circostanze, notevolmente squilibrato a sfavore del distributore. 
Segue una breve analisi del contratto di distribuzione e di alcuni diffusi profili di contenzioso considerati anche nel più ampio contesto sovranazionale.   


1. Nozione

Il "contratto di distribuzione" è una figura molto diffusa che tuttavia non presenta una specifica definizione legislativa.

In linea generale, si tratta del contratto con cui un produttore incarica un altro soggetto, denominato distributore, di vendere il proprio prodotto all'interno di un determinato territorio. 

I tratti essenziali di questa fattispecie generale accomunano altri contratti più specifici: la concessione di vendita; il franchising; l'agenzia. 

Sul piano oggettivo, il contratto di distribuzione è costituito da una rete di obbligazioni che possono assumere fisionomia, caso per caso, piuttosto variegata. Secondo l'assetto più diffuso si possono individuare:

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   a) tra le obbligazioni del produttore:

   - vendita "a sconto"cioè garantire al distributore l'acquisto del prodotto in determinate quantità a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino (l'entità dello sconto è tanto maggiore quanto più sono stringenti gli impegni previsti a carico del distributore);

   - pagamento di una "commissione di intermediazione" sulle vendite procurate (applicabile solo nei casi in cui il prodotto sia venduto agli utenti finali direttamente dal produttore mentre il distributore intervenga solo in qualità di mediatore); 

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   b) tra le obbligazioni del distributore:

   - attività di marketing / pubblicizzazione del prodotto (l'impegno può essere rafforzato da periodici obblighi specifici come la pubblicazione di articoli in riviste specialistiche, la diffusione online di video dimostrativi, la partecipazione a specifici eventi di settore);

   - assistenza tecnica post-vendita verso l'utente finale (ossia la prestazione di servizi di installazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, fornitura di pezzi di ricambio e/o consumabili, ecc.);

   - la c.d. "esclusiva", ossia l'obbligo di non vendere prodotti concorrenti all'interno del mercato di riferimento commercializzando, in via esclusiva, solo i prodotti oggetto del contratto (raramente l'esclusiva si configura come bilaterale imponendo anche al produttore di non intrattenere relazioni con imprese per il distributore concorrenti).

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Ciascuna delle obbligazioni concretamente previste nel contratto, non avendo - come visto - una disciplina propria, viene regolata applicando in via analogica le norme del contratto "tipico" (cioè munito di una disciplina specifica) che venga ritenuto, caso per caso, più simile alla specifica situazione da regolare. Resta sempre salva l'applicabilità delle norme sui contratti in generale, prime tra tutte le regole in materia di correttezza e buona fede, nonché di clausole vessatorie.


2. La cessazione del rapporto per volontà unilaterale del produttore
I contratti di distribuzione sono soprattutto a tempo indeterminato o comunque di durata piuttosto estesa. 

Nel tempo, il distributore sostiene delle spese sempre più consistenti per realizzare al meglio il proprio incarico e, così, ampliare la rete di clientela sul prodotto (p.es. assumendo dipendenti ad hoc). 

Per questo, il momento in cui la relazione viene a cessare risulta particolarmente delicato per il distributore.

Se il rapporto cessa per consenso di entrambe le parti oppure per grave inadempimento del distributore, non si pongono particolari problemi.

Invece, qualora la ragione del recesso sia esclusivamente l'arbitrio del produttore, la situazione è differente.

Il distributore, improvvisamente, rischierebbe di perdere tutti i propri investimenti e i propri affari.

Pertanto, è necessario contemperare gli interessi delle parti: da un lato, la libertà contrattuale del produttore e, dall'altro, l'interesse del distributore alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

A tal fine, le parti sono solite prevedere nel contratto un termine di  preavviso: il produttore si impegna a comunicare il recesso con un determinato anticipo garantendo nelle more la prosecuzione del rapporto. 

La funzione concreta del termine è mettere il distributore in condizione di trovare altri partner commerciali rimanendo sempre operativo. 

Tuttavia può capitare che il preavviso sia comunicato in ritardo, cioè oltre il termine, oppure che non sia comunicato affatto, cioè che il produttore comunichi il proprio recesso "dall'oggi al domani": in tutte queste situazioni il recesso può produrre un danno.


3. Il mezzo di tutela: indennizzo per ritardato o mancato preavviso
Il recesso del produttore in violazione del termine di preavviso può comportare un rilevante impatto negativo nella sfera organizzativa del produttore.

La lesione si manifesta sotto molteplici profili: (i) il mancato guadagno durante il periodo di preavviso; (ii) i costi da sostenere per riconvertire l'attività; (iii) l'improvvisa perdita della rete di clientela e di tutti gli investimenti specifici sostenuti.

Una precisa quantificazione del pregiudizio - e quindi del risarcimento - è particolarmente complessa sia in ragione della plurioffensività della lesione sia perché, come visto, in Italia non esistono disposizioni specifiche.

Tuttavia ciò non impedisce l'applicazione di forme di protezione alternative. 

La giurisprudenza, infatti, riconoscendo il concreto bisogno di tutela, colma il vuoto normativo facendo riferimento ad altre fattispecie del nostro ordinamento, tra le quali:

   - abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/92;

   - violazione del principio di buona fede ex artt. 1175 e 1375 Cod. Civ.;

   - abuso del diritto di recesso.

Naturalmente l'invocazione di ognuna di queste fattispecie implica la necessità di uno scrupoloso e analitico assolvimento dei relativi oneri probatori.

In ogni caso, la quantificazione del danno non può che fondarsi su elementi di natura indiziaria e quindi da valutarsi necessariamente nel loro complesso.

Dunque, per costruire un solido impianto difensivo, è consigliabile supportare le domande con la maggior parte di elementi utili a quantificare e descrivere la dimensione della lesione subita (al riguardo, uno ruolo significativo è rivestito dal "fatturato specifico" consistente nel volume degli introiti correlati al prodotto).


4. Uno sguardo sovranazionale
La tutela del distributore contro il recesso ingiustificato e improvviso del produttore non presenta una disciplina dedicata nemmeno nella maggior parte degli altri Paesi.

Ad oggi, nell'Unione Europea l'unico Stato Membro in cui esiste una disposizione ad hoc è il Belgio.

La originaria fonte di riferimento è la Legge 27 luglio 1961, come modificata dalla Legge 13 aprile 1971, oggi trasfusa negli artt. X.35 ss. del Codice di Diritto Economico Belga:

   - si applica ai contratti di concessione di vendita in esclusiva a durata indeterminata;

   - se il concessionario subisce il recesso unilaterale dell'altra parte ha diritto in ogni caso a un "congruo preavviso" (la congruità viene parametrata, caso per caso, sulla base di fattori concreti quali ad es. la durata del rapporto e l'estensione territoriale della concessione);

   - se il congruo preavviso non viene accordato, la parte che recede deve corrispondere una "giusta indennità", così composta:

   a) un'indennità sostitutiva di risoluzione (art. X.36), solitamente quantificata moltiplicando la durata del preavviso dovuto ma non riconosciuto per il fatturato specifico annuo;

   b) in aggiunta, un'indennità complementare (art. X.37), che comprende le seguenti voci:

      (i) indennità di clientela, solitamente la voce più consistente costituita dal valore della rete costruita e fidelizzava nel tempo dal distributore in relazione al prodotto del concedente;

      (ii) indennità per spese, volta a compensare eventuali investimenti specifici realizzati per massimizzare la distribuzione del prodotto;

      (iii) indennità da licenziamento, consistente nella somma dei TFR dovuti dal concessionario per i licenziamenti dei propri dipendenti dovuti alla cessazione della concessione.

Nel resto del Mondo esistono disposizioni similari in pochi altri Stati tra cui si segnalano gli Stati Uniti d'America.


Conclusioni
Nel contratto di distribuzione una delle parti, il distributore, risulta particolarmente esposta di fronte al recesso del produttore, quando esso sia compiuto arbitrariamente e senza rispettare il dovuto preavviso.

In Italia non esiste - in linea all'esperienza internazionale - una disciplina specifica.

Ciononostante, la giurisprudenza riconoscendo il concreto bisogno di tutela della parte debole del rapporto fa riferimento ad altri istituti che al nostro ordinamento sono già noti.

In prospettiva, sembra comunque auspicabile un intervento normativo per garantire ai soggetti deboli uno strumento di tutela più agile anche perché andrebbe a stimolare i traffici commerciali nazionali e internazionali.

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Per saperne di più
 

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